fbpx

Le novità del DL. rilancio sul credito d’imposta per le spese sostenute dalla farmacia

Le novità del DL. rilancio sul credito d’imposta per le spese sostenute dalla farmacia

per sanificare i locali e per l’acquisto di prodotti e dispositivi per la sicurezza del personale e della clientela

Il Decreto Rilancio ha anche riscritto il credito d’imposta per la sanificazione  e per l’acquisto di dispositivi di protezione atti a garantire la salute dei lavoratori  e degli utenti, abrogando [come testualmente si esprime il provvedimento]  le precedenti disposizioni previste dal Cura Italia [art. 64] e dal Decreto  Liquidità [art. 30]. 

Infatti, l’art. 125 del Rilancio ha esteso la platea dei beneficiari includendovi – oltre ai soggetti esercenti attività d’impresa [comprese quindi le farmacie], arti e professioni – anche gli enti non commerciali e quelli del Terzo Settore, nonché gli enti religiosi civilmente riconosciuti. 

Il credito passa ora dall’originario 50% [Cura Italia] al 60% della spesa  sostenuta, ma con un tetto massimo di spesa di 60.000 euro [dagli originari  20.000] per ogni soggetto beneficiario, e riconoscendo come “ammissibili”  le seguenti spese sostenute nel 2020: 

a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività; 

b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari,che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; 

c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti

d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sub b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; 

e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. 

Il Decreto inoltre prevede la possibilità di poter utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa [quindi Dichiarazione 2021-Redd. 2020] oppure in compensazioneprecisando anche che il suo ammontare non concorre alla formazione del reddito [2020] ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. 

Ma per le modalità di applicazione e di fruizione del bonus fiscale, dobbiamo in ogni caso attendere il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Rilancio, che peraltro non dovrebbe tardare molto, visti i tempi brevi con cui le Camere stanno convertendo i decreti legge dell’emergenza. 

=> Puoi SCARICARE QUI il decreto

SPECIALE PRODOTTI COVID-19