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Farmacia dei servizi: la sintesi elaborata da Fofi

Articolo tratto da quotidianosanita.it del 21 aprile 2011

Fare della farmacia un presidio di zona dove poter effettuare analisi di prima istanza, trovare personale formato e dedicato alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, attivare forme di assistenza a domicilio per i pazienti più fragili. È una vera rivoluzione quella che si preparano ad affrontare le farmacie. La Fofi l’ha illustrata in un documento che descrive, in sintesi, i contenuti dei decreti ministeriali sulla farmacia dei servizi.

PRESTAZIONI ANALITICHE DI PRIMA ISTANZA

Test autodiagnostici
Test che in via ordinaria sono gestibili direttamente dai pazienti in funzione di autocontrollo a domicilio ovvero in caso di condizioni di fragilità o di non completa autosufficienza, possono essere utilizzati mediante il supporto di un operatore sanitario, presso le farmacie territoriali pubbliche e private.
NO utilizzo di apparecchiature che prevedano attività di prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti.
NO attività di prescrizione e diagnosi.

Analisi effettuabili
– test per glicemia, colesterolo e trigliceridi;
– test per misurazione in tempo reale di emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, transaminasi, ematocrito;
– test per la misurazione di componenti delle urine quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine ed esterasi leucocitaria;
– test ovulazione, test gravidanza, e test menopausa per la misura dei livelli dell’ormone Fsa nelle urine;
– test colon-retto per la rilevazione di sangue occulto nelle feci.

Dispositivi strumentali utilizzabili
– dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della pressione arteriosa;
– dispositivi per la misurazione della capacità polmonare tramite auto-spirometria;
– dispositivi per la misurazione con modalità non invasiva della saturazione percentuale dell’ossigeno;
– dispositivi per il monitoraggio con modalità non invasive della pressione arteriosa e dell’attività cardiaca in collegamento funzionale con i centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali;
– dispositivi per consentire l’effettuazione di elettrocardiogrammi con modalità di tele cardiologia da effettuarsi in collegamento con centri di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base di specifici requisiti tecnici, professionali e strutturali.
Elenco analisi e dispositivi periodicamente aggiornabili con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici
Presso le farmacie sono altresì utilizzabili dispositivi semiautomatici per la defibrillazione, nel rispetto della normativa in materia.

Condizioni di applicazione
Per l’effettuazione delle prestazioni e l’assistenza ai pazienti che in autocontrollo utilizzano spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, che consentano l’uso, la manutenzione e la conservazione delle apparecchiature dedicate in condizioni di sicurezza, nonché l’osservanza della normativa in materia di protezione dei dati personali, in base a linee guida fissate dalla Regione.
Le attività erogate presso le farmacie devono essere effettuate nei limiti dei rispettivi profili professionali, nonché nel rispetto delle altre disposizioni di legge, e sotto la vigilanza dei preposti organi regionali.

Obblighi e responsabilità del farmacista titolare o del direttore responsabile e del personale sanitario
Il farmacista titolare o il direttore responsabile della farmacia deve definire in un apposito documento, conservato in originale presso la farmacia e inviato in copia all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, i compiti e le responsabilità degli infermieri o degli operatori socio-sanitari che forniscono il supporto all’utilizzazione delle strumentazioni necessarie per l’esecuzione delle analisi, nel rispetto dei rispettivi profili professionali.

Responsabilità del farmacista titolare o del direttore responsabile della farmacia per la corretta installazione e manutenzione dei dispositivi utilizzati, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante
Responsabilità del farmacista titolare o del direttore responsabile per l’inesattezza dei risultati analitici, se dovuta a carenze nell’installazione e manutenzione delle attrezzature utilizzate.
Formazione e aggiornamento periodico del personale sanitario addetto al supporto dell’esecuzione degli esami

Obblighi informativi

Elenco delle analisi disponibili agli utenti, erogabili nell’ambito degli accordi regionali.
Il farmacista mette a disposizione dell’utente il dispositivo per «test autodiagnostico» fornendo i suggerimenti idonei all’impiego; in particolare, è tenuto ad indicare all’utente, prima dell’esecuzione dell’esame, la differenza tra un test di prima istanza ed un’analisi svolta normalmente in un laboratorio autorizzato.
Il farmacista deve altresì informare il cittadino utente che i risultati dei test devono essere verificati con il medico prescrittore, che indicherà le opportune iniziative terapeutiche.

Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi
L’accordo collettivo nazionale fissa i principi ed i criteri per la determinazione della remunerazione, da parte del servizio sanitario, dell’attività assistenziale di cui al presente decreto, da applicarsi nei correlati accordi di livello regionale.
L’accordo collettivo nazionale definisce altresì i principi ed i criteri in base ai quali i correlati accordi regionali fissano i requisiti minimi di idoneità dei locali della farmacia nel cui ambito le prestazioni sono erogate.
Fino all’entrata in vigore della convenzione i requisiti minimi dei locali sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Erogabilità delle prestazioni a carico del cittadino
No oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, fermo restando che eventuali prestazioni al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.

Decreto Ministeriale 16 dicembre 2010, pubblicato su GU 19 aprile 2011
EROGAZIONE DA PARTE DELLE FARMACIE DI SPECIFICHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

Operatori abilitati
Esclusivamente gli infermieri e i fisioterapisti, in possesso di titolo abilitante ai sensi della vigente normativa, ed iscritti al relativo Collegio professionale laddove esistente. Verifica da parte del farmacista titolare o direttore del possesso dei suddetti requisiti, avvalendosi, laddove necessario, degli Ordini provinciali dei medici, dei Collegi provinciali degli infermieri e delle associazioni maggiormente rappresentative dei fisioterapisti così come individuate dal Ministero della salute.
Attività erogate presso le farmacie e a domicilio del paziente nel rispetto dei profili professionali, con il coordinamento organizzativo e gestionale del farmacista titolare o direttore.

Prestazioni erogabili dagli infermieri…
In farmacia
Su prescrizione del medico, l’infermiere, all’interno della farmacia, provvede alla corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche.
Per l’espletamento di tali funzioni, l’infermiere può avvalersi del supporto di operatori socio-sanitari, ove operanti presso la farmacia.
Nell’ambito delle competenze del proprio profilo professionale, sono altresì erogabili dagli infermieri presso le farmacie, anche tramite il supporto di operatori socio – sanitari, le seguenti prestazioni:
supporto alle determinazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito dell’autocontrollo;
effettuazione di medicazioni e di cicli iniettivi intramuscolo;
attività concernenti l’educazione sanitaria e la partecipazione a programmi di consulting, anche personalizzato;
iniziative finalizzate a favorire l’aderenza dei malati alle terapie.
Al domicilio del paziente
Sono erogabili dagli infermieri, a domicilio del paziente, nell’ambito degli specifici accordi regionali, le prestazioni, rientranti nelle competenze del proprio profilo professionale, prescritte dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, oltre che da medici chirurghi appartenenti ad altre discipline, che ritengano di avvalersi utilmente dei servizi erogabili dalle farmacie.
Inoltre, a domicilio del paziente, gli infermieri partecipano ad iniziative finalizzate a garantire il corretto utilizzo dei medicinali. Le predette attività possono essere svolte esclusivamente laddove previste nell’ambito delle linee guida tecnico-sanitarie approvate dalle Regioni.
In farmacia e al domicilio del paziente
Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, nel rispetto della normativa vigente, l’infermiere può erogare sia all’interno della farmacia, sia a domicilio del paziente, ulteriori prestazioni rientranti fra quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio profilo professionale.

Supporto nell’utilizzo dei defibrillatori
Gli infermieri intervengono altresì d’urgenza, oltre che per il supporto all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, anche nelle situazioni igienico sanitarie d’urgenza previste dal profilo professionale di appartenenza.

Prestazioni erogabili dai fisioterapisti
Su prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta e nell’ambito del suo profilo professionale, il fisioterapista può erogare all’interno della farmacia ed a domicilio del paziente le seguenti prestazioni professionali:
definizione del programma prestazionale per gli aspetti di propria competenza, volto alla prevenzione, all’individuazione ed al superamento del bisogno riabilitativo;
attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psico-motorie e cognitive e viscerali utilizzando terapie manuali, massoterapiche ed occupazionali;
verifica delle rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale.
Rispetto di tutti gli specifici requisiti relativi ai settori professionali, sanitari e tecnico-strutturali previsti per lo svolgimento di tali attività dalla normativa statale, regionale e comunale vigente, nell’ambito dei precedenti settori.

Remunerazione dei nuovi servizi e requisiti minimi
L’accordo collettivo nazionale dovrà fissare i principi ed i criteri per la determinazione della remunerazione, da parte del servizio sanitario nazionale, dei nuovi servizi disciplinati dal decreto, da applicarsi nei correlati accordi di livello regionale.
L’accordo nazionale definirà, altresì, i principi ed i criteri in base ai quali i correlati accordi regionali dovranno fissare i requisiti minimi di idoneità dei locali nel cui ambito le prestazioni sono erogate.
Fino all’entrata in vigore degli accordi regionali, i requisiti minimi dei locali sono quelli che le vigenti disposizioni di legge stabiliscono per lo svolgimento di attività infermieristiche e fisioterapiche.

Regime delle prestazioni
Le prestazioni disciplinate dal presente decreto possono essere erogate a carico del Servizio Sanitario Nazionale, nell’ambito degli specifici accordi regionali, sotto la vigilanza dei preposti organi regionali, in farmacia, previa prescrizione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, fermo restando che eventuali prestazioni e funzioni assistenziali al di fuori dei limiti di spesa indicati dagli accordi regionali sono a carico del cittadino che le ha richieste.