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Arredi farmacia Torino

Legge di bilancio 2021: credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi

LEGGE DI BILANCIO 2021: CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI...

[…subito operativo al 100% a seguito dell’avvenuta pubblicazione dei codici tributo]

Articolo di Andrea Raimondo dello STUDIO ASSOCIATO BACIGALUPO – LUCIDI

Arredi farmacia Torino

Con la pubblicazione dei codici tributo per l’utilizzo in compensazione nel Mod. F24 diventa immediatamente operativo e spendibile al 100% il nuovo credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi introdotto dall’ultima Legge di Bilancio.

Forniamo pertanto un quadro riassuntivo delle nuove misure che si preannunciano particolarmente interessanti soprattutto per le imprese con ricavi inferiori ai 5 milioni (tra le quali rientrano più o meno tutte le farmacie).

Beneficiano di questo credito d’imposta, lo ricordiamo, gli acquisti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate nel territorio dello Stato con le solite eccezioni dei veicoli aziendali, degli immobili e dei beni con coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5% (nonch é di taluni beni particolari che non riguardano tuttavia le farmacie).

La misura dell’agevolazione – ecco una prima novità – varia secondo la tipologia del bene, sempre distinguendo però tra beni diversi da “Industria 4.0” e beni “Industria 4.0” [per le farmacie parliamo soprattutto, come sapete, del robot, del distributore automatico “intelligente” , ma recentemente anche di etichette “intelligenti” e casse automatiche].

Diversamente da quanto accadeva con il super/iper-ammortamento [ma pure con la versione precedente di questo credito d’imposta] sono ammessi anche i beni immateriali diversi dai software, dalle piattaforme e applicazioni connessi ad investimenti “Industria 4.0”.

  • BENI DIVERSI DA “INDUSTRIA 4.0”

Iniziando da questa categoria generale di beni, il credito viene ora riconosciuto nella misura del 10% [rispetto al precedente 6%] dell’investimento:

➢ in beni materiali strumentali, nel limite massimo di costo di 2 milioni di euro;

➢ in beni immateriali strumentali, nel limite massimo di costo di 1 milione di euro.

Nella detta misura del 10% il credito spetta per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16/11/2020 e fino al 31/12/2021, ovvero fino al 30/06/2022 a condizione che entro il 31/12/2021 risulti accettato il relativo ordine e corrisposto un acconto almeno pari al 20% del costo di acquisizione [il c.d. “recapture”].

La misura del credito è elevata dal 10% al 15% per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di forme di lavoro c.d. agile [smart working].

Esempi di “Beni diversi da Industria 4.0”: arredi, RT, ecc.

  • BENI “INDUSTRIA 4.0”
  1. A) Beni materiali

Questi sono gli investimenti [sempreché effettuati negli stessi termini sopra indicati] che saranno i veri “protagonisti” dell’agevolazione , per i quali il credito d’imposta è riconosciuto:

nella misura del 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

nella misura del 30% per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;

nella misura del 10% per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo ammissibile di 20 milioni di euro.

Esempi di “Beni materiali Industria 4.0”: robot, distributori automatici c.d. intelligenti, etichette c.d. intelligenti, ecc., cosicché – se guardiamo a queste specifiche tipologie di investimento – è chiaro che le farmacie accederanno generalmente a beni che , per il loro costo di acquisto [nel concreto sempre inferiore al tetto di 2,5 milioni], consentiranno la fruizione del 50% della spesa sostenuta, cioè la misura massima dell’agevolazione.

  1. B) Beni immateriali

Per tali beni, ma anche per le spese per servizi sostenute per essi mediante soluzioni di Cloud computing, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 20% nel limite massimo di costo ammissibile di 1 milione di euro.

Esempi di “Beni immateriali Industria 4.0”: software, ecc.

Ci pare di aver semplificato in termini accessibili un tema spesso difficile da penetrare, ma la sua grande importanza ci induce a consigliare alle farmacie un’attenta disamina di questa breve rassegna così da orientarsi al meglio possibile nelle loro scelte imprenditoriali .

Si tenga conto per di più, come del resto abbiamo sottolineato altre volte, che – se si vuole guardare al complessivo ed effettivo “guadagno” finale per l’impresa – all’ammontare dei crediti d’imposta nelle misure sopra indicate bisogna aggiungere la deduzione delle quote annuali di ammortamento [civilistico e fiscale] dei beni stessi.

È facile quindi concludere che in alcune circostanze, questo “doppio beneficio” permetterà alle farmacie – nel concreto – di “guadagnare” più della spesa effettuata.

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