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Credito d’Imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Credito d’Imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione: al via da ieri le comunicazioni all’agenzia delle entrate

Con Provvedimento n. 259854/2020 e con la Circolare esplicativa n. 20/E, l’Agenzia delle Entrate riporta chiarimenti in merito al credito d’imposta delle spese di sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Ricordiamo che l’art. 125 del Decreto Rilancio  al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere la diffusione dell’epidemia – ha previsto per le spese sopraindicate l’assegnazione di un credito d’imposta pari al 60% del loro ammontare con un tetto massimo di 100.000 euro di spesa, e dunque il tetto del credito è pari a 60.000 euro.

In particolare, le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del bonus sono le seguenti:
a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività nonché degli strumenti utilizzati per il suo esercizio;

b) l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

c) l’acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;


d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui sub b), quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;


e) l’acquisto di dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Al fine di poter beneficiare del credito d’imposta, la richiesta può essere inoltrata dallo scorso 20 luglio e fino al 7 settembremediante apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate – indicandovi sia le spese già sostenute che quelle preventivate fino al 31 dicembre 2020.

Per garantire il rispetto dell’importo stanziato dallo Stato [di 200 milioni di euro per il 2020], l’ammontare massimo del bonus concretamente fruibile è pari all’importo richiesto [ad es. 600 euro sui 1000 di spesa effettiva] moltiplicato per la percentuale – ovviamente non superiore a 1 – resa nota con Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro l’11 settembre 2020.

Tale percentuale sarà ottenuta rapportando il budget stanziato dei detti 200 milioni di euro all’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti dalla generalità delle imprese e/o dei professionisti, cosicché la percentuale riconosciuta sarà pari al 100% di quanto richiesto soltanto nel caso in cui l’importo totale delle domande non sia superiore al budget di 200 milioni.

Il bonus può essere riconosciuto anche nel caso in cui l’attività di sanificazione sia svolta in economia dalla farmacia [nell’ipotesi cioè di un farmacista “fai da te” o che utilizzi un’unità lavorativa dedicata], ma in questa evenienza, per poter correttamente determinare l’ammontare della spesa agevolabile, sarà necessario redigere “fogli di lavoro” interni [e moltiplicare pertanto le ore di lavoro impiegate nella sanificazione per il costo orario di lavoro del dipendente, ovvero, se il farmacista “fa da sé”, per il costo figurativo “di mercato” della sua prestazione] aggiungendo il costo dei prodotti disinfettanti utilizzati.


Il risultato dovrà comunque rivelarsi congruo rispetto appunto al “costo di mercato” di interventi similari.


Per concludere, il credito d’imposta potrà essere utilizzato in compensazione mediante Mod.
F24 solo dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento, peraltro imminente.

In alternativa, la farmacia potrà utilizzare il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, oppure fino al 31 dicembre 2021 potrà essere ceduto a terzi presentando apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.

 

Articolo di Andrea Raimondo – Sediva news

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