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ostetrica in farmacia

Ostetrica in farmacia

articolo di Stefano Lucidi dello Studio Associato Bacigalupo – Lucidi

Secondo la normativa vigente posso svolgere attività informative (corso preparto, corsi sul massaggio neonatale ecc..) all'interno degli spazi della farmacia durante orario di apertura? Ci sono restrizioni particolari sugli spazi che utilizziamo? Inoltre: nel caso volessimo chiedere ai partecipanti un contributo per la partecipazione, qual è la modalità corretta per gestire il rapporto tra farmacia e cliente, e tra farmacia e professionista che svolge l'attività? (ad esempio l'ostetrica).

Il provvedimento legislativo che – unitamente ai successivi decreti attuativi – disciplina i nuovi servizi [ma “nuovi” fino a quando…?] erogati dalle farmacie, individua tra gli altri anche quelli di primo livello mediante i quali le farmacie partecipano alla realizzazione dei programmi di educazione sanitaria e di campagne di prevenzione rivolti alla popolazione in generale e utilizzando modalità di informazione adeguate al tema trattato, ai professionisti invitati e naturalmente ai locali della farmacia disponibili per questi eventi.

Dunque, le attività informative prenatali o neonatali possono senz’altro essere svolte da un’ostetrica anche all’interno di una farmacia, sia pure evidentemente in uno spazio – adeguato al numero dei partecipanti al corso – che dovrà essere opportunamente separato rispetto all’area di normale vendita.

Il corrispettivo pagato dal cliente dovrà essere normalmente “scontrinato” dalla farmacia, assoggettandolo ad iva del 22% prevista per i servizi, mentre il compenso per l’ostetrica dovrà essere r egolarmente fatturato da quest’ultima alla farmacia stessa.


Quanto alla legittimità della presenza dell’ostetrica in farmacia, abbiamo già avuto modo di precisare il nostro punto di vista  sull’ormai (quasi) piena libertà per la farmacia di favorire nell’esercizio – predisponendo anche qui uno o più locali separati – lo svolgimento di altre e diverse professioni sanitarie [il c.d. cumulo oggettivo, per distinguerlo da quello soggettivo che l’art. 102 del TU.San. vieta quando il “bi-laureato” sia un farmacista], la gran parte delle quali ha ricevuto e sta ricevendo dalla Lorenzin [e dai suoi decreti attuativi]
l’inquadramento ordinistico con tutto quel che ne consegue.

È appena il caso infine di precisare che è tuttora interdetto – salvi casi del tutto episodici, come [anche qui] campagne di prevenzione o simili – il compimento all’interno di una farmacia di attività professionale da parte di professionisti sanitari “prescrittori” di farmaci, cioè di medici-chirurghi, odontoiatri e veterinari.

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