fbpx

ANCHE NEL LAZIO DIVENTANO ORA UTILIZZABILI DALLE FARMACIE LOCALI DISTACCATI…

Articolo di Cecilia Sposato - Gustavo Bacigalupo tratto da SEDIVA NEWS del 20 luglio 2023

ANCHE NEL LAZIO DIVENTANO ORA UTILIZZABILI DALLE FARMACIE LOCALI DISTACCATI…

[…sia pure con divieto di vendita al pubblico di “farmaci” e “parafarmaci” e naturalmente di “spedizione delle ricette con prescrizioni farmaceutiche”]

Dopo la Deliberazione della G.R. Liguria del 22 giugno 2023, anche la Determina della Regione Lazio G09733 del 14 luglio u.s. adotta/approva, allegandole al provvedimento, “linee guida per l’utilizzo di locali distaccati da parte delle farmacie aperte al pubblico” ubicate sul territorio regionale. Come testualmente viene ivi esplicitato, la Determina laziale intende :

➢ garantire l’uniforme applicazione sull’intero territorio di questa specifica e un po’ sofferta disciplina di settore [con particolare riguardo alle competenze, provvedimentali e non, conferite/riconosciute a Comuni e ad ASL in materia di autorizzazione all’apertura e all’esercizio delle farmacie];

➢ agevolare le farmacie [nel caratterizzarsi sempre più marcatamente quali presidi sanitari di prossimità , in grado di assicurare quotidianamente l’erogazione di servizi sanitari a presidio della salute della cittadinanza], ma al tempo stesso – attenzione – agevolare anche i cittadini, che le farmacie sono tenute infatti a informare adeguatamente sui servizi sanitari dalle stesse erogati;

➢ evitare – obiettivo ovviamente da perseguire con la massima cura e diligenza – una “sostanziale duplicazione delle farmacie attive in una determinata zona”, in conformità al quadro normativo che regola il sistema farmacie.

Le linee-guida – eccoci a un punto ovviamente di grande interesse – prevedono nello specifico la possibilità per le farmacie di utilizzare anche “locali non adiacenti a quelli “principali”, distaccati da questi ultimi, per lo svolgimento di prestazioni di servizi sanitari ”, al ricorrere però di due condizioni precisamente delineate.

Sono tuttavia due condizioni/presupposti di cui non sarà facile per l’amministrazione verificare nel concreto la sussistenza e che allora – ma non solo per questo – rischiano di rendere verosimilmente meno facili i rapporti tra le farmacie, specie quelle relative a sedi confinanti, ricordando in particolare che per un espresso e non equivoco dictum del provvedimento regionale anche i locali aperti al pubblico destinati all’erogazione dei nuovi servizi [di cui parleremo tra un momento] dovranno rispettare la distanza legale di 200 metri dagli altri esercizi.

I due presupposti che legittimano il rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo di “locali distaccati” sono:
– la mancanza di locali disponibili contigui a quello “principale” in cui è ubicata la farmacia;
– la non sufficienza delle dimensioni del locale “principale” allo svolgimento di “tutte le prestazioni di servizi sanitari che intende offrire la farmacia , a tutela della salute”.

Come vedete, non sembra particolarmente difficile per la farmacia dimostrare la sussistenza sia dell’uno che dell’altro presupposto. Ora, i “locali distaccati” – sempre ricorrendo le dette due condizioni – possono essere utilizzati esclusivamente:

a) “come magazzino o laboratorio galenico”, e in essi “non è in alcun caso consentito l’accesso del pubblico” [le preparazioni galeniche vengono infatti, precisa testualmente il provvedimento regionale, “ richieste e consegnate nei locali principali della farmacia, così come tutti i farmaci ”];
b) o per la prestazione “di servizi sanitari ricompresi tra quelli del D.Lgs 153/2009 della farmacia dei servizi” e in tal caso nei locali è consentito evidentemente l’accesso del pubblico.

Solo però per i locali sub b) dovrà essere utilizzata un’insegna – ma non la croce verde che resta perciò riservata alla farmacia cui i locali afferiscono – che consenta all’utenza di ricollegare i servizi ivi erogati alla farmacia stessa [ad es. “locali per servizi della farmacia XX”], e inoltre sempre per i soli locali sub b) è prescritto, come accennato, che siano collocati all’interno della sede di pertinenza della farmacia e rispetta ta la distanza di 200 mt. dall’esercizio più vicino, mentre quelli sub a) potranno “essere ubicati anche al di fuori della sede della farmacia, purché ricompresi nell’ambito territoriale del comune”.

Tutti i locali, e dunque sia quelli aperti che quelli non aperti al pubblico , per essere utilizzati dovranno previamente ottenere l’autorizzazione comunale che pertanto ne condiziona l’apertura e l’esercizio in essi dell’attività cui sono stati destinati [l’autorizzazione, al pari di quanto prescritto per i locali principali, è rilasciata dietro apposita richiesta, previa visita ispettiva preventiva e previo il distinto parere igienico sanitario recante l’indicazione dei servizi o delle attività svolti al loro interno].

È fatto salvo il caso della somministrazione di vaccini anti-covid e/o anti influenzali, e anche dell’effettuazione di tamponi, tutte attività che infatti possono essere avviate – anche in “locali distaccati” – con “mera comunicazione” cui però deve seguire, entro 60 giorni, la presentazione della richiesta di autorizzazione.

Inoltre, proseguono ancora le linee-guida, quando la farmacia utilizzi “locali distaccati” come si è visto sin qui, il direttore responsabile – “in quanto responsabile di tutta la farmacia”, come si affretta a precisare la Determina laziale – dovrà elaborare una procedura [da esibire in caso di ispezione presso i “locali distaccati”] relativa all’attività ivi svolta, con indicazioni operative in ogni caso declinate in funzione dei diversi servizi erogati.

Infine, dovranno essere indicati in un cartello esposto all’esterno dei “locali distaccati” i servizi erogati e l’eventuale presenza di professionisti esterni, tenendo però presente che la Determina, quanto a questi ultimi, menziona soltanto l’infermiere e il fisioterapista, conformandosi così pedissequamente alle disposizioni delegate .

Mentre quindi, ad esempio, la Federfarma sceglie condivisibilmente una linea “neutra” con un’indicazione generica a “ professionisti esterni”, la Regione non sembra tener conto dell’apertura giurisprudenziale – già all’indomani dell’entrata in vigore delle norme delegate – alla facoltà delle farmacie, sempre nel quadro della normativa sui nuovi servizi, di assicurare [sia pure in locali separati ma all’interno della farmacia e ora, dobbiamo pensare, anche in “locali distaccati”] ai cittadini tout court, e perciò non soltanto agli assistiti dal SSN, le prestazioni anche degli altri professionisti sanitari.

Ma naturalmente restano sempre esclusi i professionisti sanitari “prescrittori”, e in particolare medici e veterinari, come d’altronde resta fermamente esclusa, nella farmacia come nei suoi locali interni o distaccati, qualunque “attività di prescrizione e diagnosi ”, come pure “il prelievo di sangue o di plasma mediante siringhe o dispositivi equivalenti ”.

Non appena questa Determina è stata resa nota, il nostro Studio – come sicuramente anche altri studi – è stato quasi subissato di richieste di chiarimenti circa la possibile estensione in tempi brevi anche alle farmacie non laziali delle disposizioni qui esaminate brevemente.

È chiaro che occorreranno comunque espliciti interventi delle altre Regioni, che potranno tradursi in deliberazioni giuntali o provvedimenti dirigenziali, escludendo per il momento che sia qualche legislatore regionale a farsene carico, anche se forse non sarebbe prematuro un intervento legislativo addirittura statale, perché i presupposti sembrerebbero essersi ormai perfezionati a un livello ultra regionale.

Articoli correlati