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ULTIM’ORA: UN EMENDAMENTO GOVERNATIVO AL DDL BILANCIO 2020 “STRAVOLGE” IL SUPER E L’IPER-AMMORTAMENTO

ULTIM’ORA

UN EMENDAMENTO GOVERNATIVO AL DDL BILANCIO 2020 “STRAVOLGE” IL SUPER E L’IPER-AMMORTAMENTO

articolo di Gustavo Bacigalupo dello Studio Associato Bacigalupo – Lucidi e Sediva Srl

Come abbiamo anticipato ieri in una Circolare alle farmacie assistite, un emendamento governativo al DDL di Bilancio 2020 in discussione al Senato prevede – in senso decisamente peggiorativo [stando al testo attualmente diffuso] soprattutto, a quanto pare, per le imprese individuali e le società di persone, e quindi anche per la gran parte delle farmacie – l’integrale ri-scrittura dell’art. 22 che, come abbiamo avuto ripetutamente occasione di illustrare, prevede/prevedeva nella versione originaria l’ulteriore proroga per tutto il 2020 delle misure agevolative del c.d. “super-ammortamento” e “iper-ammortamento”.

In pratica, se l’emendamento [proposto improvvisamente e, pur con i problemi del bilancio statale che conosciamo, del tutto sorprendentemente] viene confermato [ma le proteste naturalmente non mancheranno] nel testo di legge definitivo, per l’anno 2020 in luogo della proroga del “super/iper” ammortamento – cioè rispettivamente, per il “super”, della maggiorazione del 30% del costo di acquisizione per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, escluse le autovetture aziendali e gli immobili, e per l’“iper” del 170% per questi stessi beni quando soddisfino i requisiti di “industria 4.0” – verrebbe introdotto, in luogo del “super”, un credito d’imposta pari al 6% per un volume massimo di investimenti di 2 milioni e in luogo dell’“iper” un credito d’imposta pari al 40% per un volume di investimenti fino a 2,5 milioni [in pratica per tutte le farmacie] che scende tuttavia al 20% per un volume di investimenti compreso tra 2,5 milioni e 10 milioni e a zero per un volume superiore a 10 milioni.

L’agevolazione verrebbe, quindi, significativamente ridimensionata, come può certificare questo semplice esempio.

Poniamo che una farmacia (ditta individuale o società di persone, non fa differenza) sia in procinto di acquistare un “robot” del costo di 100.000 euro, incentivata naturalmente proprio dall’iper-ammortamento; ora, ipotizzando un prelievo fiscale forfetario a carico di questa farmacia del 45% l’agevolazione varrebbe in termini di risparmio d’imposta (170.000 x 45% =) 76.500 euro, anche se “spalmata” per il periodo di ammortamento del bene (circa 7 anni per un’aliquota del 15%) a partire dall’anno in cui il bene è interconnesso alla rete informatica della farmacia (generalmente lo stesso in cui viene consegnato e montato) e se pur ridotta della metà per il primo anno (7,5%).

In pratica, come vediamo, il costo di acquisizione realmente sostenuto dalla nostra farmacia scenderebbe a (100.000 – 76.500) 23.500 euro.

Ben diversamente, questa stessa nostra farmacia con il credito d’imposta del 40% – che, come detto, prenderebbe il luogo dell’“iper” – risparmierebbe (100.000 x 40%=) 40.000 euro e dunque il costo di acquisizione effettivamente sostenuto diventerebbe di (100.000 -40.000=) 60.000 euro, quindi con la consistente differenza di € 27.500, che sarebbe in sostanza il maggior costo realmente sostenuto.

Ad analoghe conclusioni perverremmo se lo stesso investimento, non soddisfacendo le condizioni per l’“iper”, fosse però ammesso comunque al “super”: il risparmio fiscale, pari a (30.000 x 45%=) 13.500 euro, si tradurrebbe in un costo effettivo di (100.000 – 13.500=) 86.500 euro, mentre, se agevolato con il semplice credito d’imposta contemplato nell’emendamento, lo stesso investimento genererebbe un risparmio di soli (100.000 x 6%=) 6.000 euro, elevando così il costo effettivo sostenuto da € 86.500 a (100.000 – 6.000 = ) 94.000 euro, perciò con una “perdita” secca di 7.500 euro.

C’è da dire peraltro che sia nell’uno che nell’altro caso l’effetto del credito di imposta sarebbe “pieno”, dato che nell’emendamento ne viene prevista l’esenzione sia dalle imposte dirette che dall’Irap.

Ma purtroppo vi sono anche ulteriori aspetti della nuova agevolazione che ne amplificano l’effetto peggiorativo rispetto a quella oggi in vigore. Eccoli brevemente:

il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione nel Mod. F24 a partire dall’esercizio successivo a quello di entrata in funzione dei beni (praticamente quello di consegna e installazione) ma, attenzione, per il pagamento dei soli debiti di natura tributaria: pertanto rimarrebbero fuori dalla compensazione, ad esempio, i contributi previdenziali e assistenziali che notoriamente costituiscono una voce attualmente di non poco peso nel bilancio delle farmacie;

il credito sarebbe spendibile in 5 quote annuali di pari importo: è esclusa, di conseguenza, la possibilità di farlo valere in un solo anno, “tutto in una volta” per intenderci;

➢ l’utilizzo del credito sarebbe subordinato all’invio di una apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate e all’ottenimento della relativa autorizzazione; di contro, per il “super/iper” è oggi sufficiente, come sappiamo, compilare correttamente la dichiarazione dei redditi;

➢ il limite degli investimenti per i quali si può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva del titolare dell’impresa (a costo “zero”) ai fini dell’acquisizione dell’agevolazione scenderebbe da 500 mila a 150 mila euro, rendendo così necessaria – per investimenti superiori a questa minor cifra – la perizia giurata di un tecnico con i relativi costi che questa comporta.

Ci sono insomma, ed eccoci al punto di maggior importanza, buone ragioni – per le farmacie evidentemente che hanno le idee già ben chiare sul da farsi – di approfittare del “repechage” previsto dalla legge di bilancio 2019 (L. 145/2018, art. 1, comma 60) per il quale, come forse ricorderete, sono ammessi al beneficio sia del “super” che dell’“iper” anche gli investimenti di beni consegnati, per il “super”, entro il 30/06/2020 e, per l’“iper” entro il 31/12/2020, MA ALLA CONDIZIONE, SIA PER IL “SUPER” CHE PER L’“IPER”, CHE ENTRO IL 31/12/2019 L’ORDINE SIA STATO ACCETTATO DAL RIVENDITORE E SIA STATO VERSATO ALMENO UN ACCONTO DEL 20% DEL COSTO DI ACQUISIZIONE PREVENTIVATO.

Con l’aria che tira sembra essere decisamente la scelta migliore.

Infine, come abbiamo anticipato all’inizio, l’emendamento recherebbe conseguenze sostanzialmente pregiudizievoli solo per le imprese individuali e le società di persone, visto che per le società di capitali – almeno così parrebbe – le cose nel concreto con l’emendamento non muterebbero, se non, semmai, in melius.

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